Scritto da © maria teresa morry - Mer, 17/10/2012 - 09:27
Il Digesto ( anno 533), è un' opera risalente all'imperatore Giustiniano ,formata da 50 libri ove si raccolgono compilazioni di iura , detta " digesta" ( da digerere = ripartire, ordinare, classificare con ordine), traendo il materiale da circa 39 giuristi classici, esaminati da una commissione costituita da hoc da avvocati e giuristi, provenienti anche da Costantinopoli, e nominati dall' imperatore sotto la guida di tal Tribonio, eccelso juris peritus. Per redigere una tale considerevole opera, la commissione impiegò soltanto tre anni, e il testo entrò immediatamente in vigore.
Vi si apprendono alcune "notiziole" in materia matrimoniale: il marito conservava verso la moglie un certo potere disciplinare ( temo anche in senso fisico..) , i coniugi si dovevano una reciproca reverentia , cosicchè non potevano citarsi l'un l'altro in giudizio, nè intentarsi azioni penali l'uno contro l'altro, nè erano nemmeno obbligati a testimoniare l'uno contro l'altro ( norma che esiste tutt'oggi nei nostri codici di procedura). Era prevista la fedeltà reciproca: tuttavia l'adulterio della moglie veniva perseguito con pena pubblica, e se flagrante sussisteva l' obbligo del ripudio da parte del marito ( questo perchè ritengo che la uxor romana detenesse , con il suo comportamento pubblico , la rispettabilità del marito) ; l'adulterio del marito, invece, era colpito solo da sanzioni patrimoniali ( restituzione della dote in sede di divorzio). Sotto l'aspetto patrimoniale, per la donna non erano rose e fiori: per lo più perdeva totalmente il proprio patrimonio in favore del marito o del suocero, salvo una particolare conventio che, pur mantenendole la titolarità dei propri beni , la privava della diretta ammnistrazione degli stessi, in favore del coniuge.
Il diritto giustinaneo prevedeva comunque l'obbligo degli alimenti a carico del marito nei confronti della moglie.
( Fonte: Manuale di Diritto Privato Romano di A.Burdese)